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FONTI ITALIANE

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Introduzione

Il contesto

L’Italia è diventata una nazione nel 1861, quando gli stati regionali della penisola, insieme a Sardegna e Sicilia, si unirono sotto la guida di Re Vittorio Emanuele II. Il periodo di governo parlamentare terminò nei primi anni ’20 quando Benito Mussolini instaurò la dittatura fascista. La sua alleanza con la Germania Nazista portò alla sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Una repubblica democratica sostituì la monarchia nel 1946, seguita da una ripresa economia. L’Italia è stata tra i membri fondatori della NATO e della Comunità Economica Europea (CEE). È stata tra i promotori dell’unione economica e politica europea, entrando a far parte dell’Unione Economica e Monetaria nel 1999. L’Italia è anche membro della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) da quando la convenzione è stata firmata nel 1950. Le problematiche persistenti includono immigrazione illegale, crimine organizzato, corruzione, disoccupazione, lenta crescita economica, e i bassi salari e standard tecnici del sud Italia se confrontato con il nord.

Tipo di sistema giuridico

Tradizionalmente l’Italia è considerata un paese di diritto continentale (civil law). Con l’introduzione del codice di procedura penale del 1989[1] si sono aggiunte caratteristiche simili a quelle di paesi di common law. All’impianto inquisitorio si sono aggiunti elementi accusatori, creando un sistema ibrido. Per quanto riguarda i processi penali, le corti di prima istanza sono il giudice di pace, il tribunale in composizione monocratica, il tribunale e la corte d’assise. La loro competenza dipende dalla gravità dell’illecito. Per esempio la corte d’assise, che giudica in presenza di due giudici togati e sei giudici laici (giudici popolari), ha competenza per delitti come l’omicidio, associazioni con finalità di terrorismo e associazione mafiosa. Le corti di secondo grado sono i tribunali in composizione monocratica per le decisioni del giudice di pace, le corti d’appello per le decisioni dei tribunali in composizione monocratica e dei tribunali collegiali, e la corte d’assise d’appello per le decisioni della corte d’assise. La terza e ultima possibilità di revisione di una decisione è affidata alla corte di cassazione; la corte si limita a valutare la legittimità delle decisioni delle altre corti. In casi eccezionali e senza limiti di tempo, ogni persona condannata può presentare una richiesta di revisione della decisione presso la corte d’appello che ha competenza territoriale. La corte costituzionale assicura che tutte le decisioni della magistratura rispettino i principi della Costituzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno che disciplina tutti i magistrati.

Patrocinio dei non abbienti

  • Patrocinio a spese dello Stato

La Costituzione garantisce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; le persone non abbienti devono avere i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione[2]. Il Codice di Procedura Penale prevede che l’imputato che non ha scelto un difensore di fiducia oppure ne è rimasto privo sia assistito da un difensore di ufficio nominato dall’elenco nazionale degli avvocati iscritti negli registri professionali[3] presso gli Ordini[4]. Il difensore d’ufficio viene nominato su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria[5].

L'imputato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti[6]; il limite di reddito risultante dall'ultima dichiarazione è di euro 11.493,82[7]. Un decreto del Presidente della Repubblica specifica le condizioni per l'ammissione al patrocinio, le esclusioni e il modo di fare la richiesta[8]. Per quanto riguarda l’ammissione al patrocinio gratuito, gli stranieri e gli apolidi vengono trattati nello stesso modo che i cittadini italiani[9].

  • Numero di avvocati in Italia

In 2017 c’erano 242.796 avvocati erano iscritti negli albi[10], dunque 4 ogni mille abitanti[11].

Fonti dei diritti dell’imputato

  • Fonti nazionali

La Costituzione è stata approvata nel dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È composta da quattro sezioni di cui la prima dedicata ai principi fondamentali della Repubblica. La Costituzione riconosce i diritti fondamentali dell’uomo[12], fra cui l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge[13], l’inviolabilità dell’integrità fisica di ogni persona e della libertà individuale[14]. La Costituzione prevede espressamente che le autorità pubbliche possano ricorrere a misure di sicurezza soltanto nei casi previsti dalla legge, queste misure devono essere confermate dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. Se la misura di sicurezza non è confermata nelle successive quarantotto ore, la misura è revocata e diventa invalida[15].

Gli articoli 24 e 111 della Costituzioni sono le basi del giusto processo in Italia. Il primo garantisce il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa ed il diritto ad un supporto economico per chi non dispone dei mezzi par affrontare un giudizio. Il secondo include delle garanzie fondamentali per i procedimenti penali, come il diritto ad essere informato dell’accusa a proprio carico, il diritto all’interprete, il diritto di esaminare i testimoni, l’obbligatorietà della motivazione per ogni provvedimento giurisdizionale e la ragionevole durata del processo. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso[16] e l’accusato è considerato innocente sino alla condanna definitiva[17].

Non è ammessa la pena di morte.[18]

Il codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1989, mentre il codice penale è entrato in vigore nel 1930 ed è stato emendato più volte.[19]

  • Fonti internazionali

Le fonti internazionali dei diritti dell’imputato includono vari obblighi assunti nell’ambito di tutela dei diritti umani, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (Il Patto internazionale sui diritti civili e politici), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali), La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (1979) con il suo protocollo facoltativo (1999), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984), Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) e la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (2006). L’Italia è anche membro della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), i cui articoli 3 (proibizione della tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto all'equo processo) e 7 (nulla poena sine lege) sono rilevanti per il processo penale. Il diritto dell’Unione Europea rilevante include la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, ovvero la Carta di Nizza (che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale[20], la presunzione di innocenza e i diritti della difesa[21] ed i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene[22]) e anche gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione Europea nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale (Articoli 82-86 TFUE), per esempio le direttive sul diritto all’interpretazione e traduzione[23], il diritto di avvalersi di un difensore[24], la presunzione di innocenza[25] e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[26].

Prima del processo

L'inizio delle indagini preliminari

Il procedimento penale comincia con l'iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte di un pubblico ministero (notitia criminis), incluso il nome della persona alla quale il reato è attribuito[27]. Questo è l’inizio ufficiale delle indagini, che possono durare fino ad un periodo compreso tra i sei mesi e i due anni in base al tipo di reato. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria vengono a sapere del reato di propria iniziativa oppure da altre persone, come specificato nel Codice[28].

Lo scopo delle indagini è la raccolta delle prove. Le indagini sono dirette dal pubblico ministero; inoltre la figura del giudice per le indagini preliminari garantisce il rispetto delle norme procedurali e dei diritti dell’indagato. Il codice prevede che “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”; il giudice può rilevare l’inutilizzabilità della prova in ogni stato e grado del procedimento[29].

  • Perquisizioni, sequestri e confronti

Per acquisire prove, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono organizzare ed eseguire perquisizioni, controlli, sequestri di beni e documenti, esaminare testimonianze, disporre intercettazioni telefoniche, sorveglianza elettronica e ispezioni di locali.

Il codice di procedura penale distingue tra ispezioni e perquisizioni[30]. Le ispezioni consistono principalmente nell’osservazione di luoghi (es. il luogo in cui è avvenuto il reato) ed il loro scopo è principalmente descrittivo. Sono autorizzate da decreto motivato dell'autorità giudiziaria[31] eccetto per una lista chiusa di casi. Le perquisizioni sono compiute quando vi è fondato motivo di ritenere che potranno fornire delle prove utili per il procedimento penale, e devono ugualmente essere autorizzate dall'autorità giudiziaria[32] tranne nei casi previsti nell’Articolo 352 CPP. Tuttavia, la polizia può eccezionalmente fermare e perquisire una persona di propria iniziativa quando ci si trovi in flagranza di reato o in un caso di evasione (rischio di fuga). Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia. L'ispezione deve essere eseguita nel rispetto della dignità della persona[33].

I confronti e le altre procedure di identificazioni devono svolgersi in conformità degli articoli 211-217 CPP. Prima del confronto (ricognizione personale), il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda e la descrizione viene inserita nel verbale a pena di nullità della ricognizione[34].

  • Arresto e fermo

Il codice di procedura penale distingue tra arresto[35] e fermo di una persona sospettata di aver commesso un reato[36]. La differenza fra le due misure riguarda la gravità del reato, se colui che viene accusato di averlo commesso è colto in flagranza o meno e se è fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga.

La persona arrestata o fermata deve essere avvisata per comunicazione scritta redatta in forma chiara e precisa, oppure oralmente finché non che sia disponibile la traduzione in una lingua a lui comprensibile, dei seguenti diritti:

a) la facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) il diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) il diritto all'interpretazione ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere (diritto al silenzio);

e) il diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) il diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) il diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) il diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) il diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo[37].

In ogni caso, chi compie l’arresto deve mettere l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero entro ventiquattro ore[38]. Entro quarantotto ore, durante le quali la persona sottoposta a misura precautelare può essere interrogata in presenza di un avvocato, il pubblico ministero deve chiedere un’udienza di convalida di fronte ad un giudice per confermare l’arresto o il fermo; se lui non li convalida nelle successive quarantotto ore, il soggetto deve essere rilasciato[39].

La persona sospettata di un reato diventa imputato soltanto dopo che il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formalizzando le accuse[40]. In ogni caso, salvo che la legge non disponga altrimenti, la persona sospettata di un reato e l’imputato hanno gli stessi diritti e garanzie (per esempio, durante gli interrogatori)[41].

  • Interrogatorio

L’imputato deve essere assistito da un avvocato per tutta la durata dell'interrogatorio. Prima dell’interrogatorio, l’indagato o l’imputato deve essere avvertito che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, e che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda (a parte l’obbligo di fornire i dati personali)[42]. La mancanza dell’avvertimento rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata[43]. A differenza del testimone, il quale deve dire la verità (altrimenti commette falsa testimonianza), se l’imputato mente, non potrà essere punito.

Inoltre il codice dà alla polizia facoltà di ottenere informazioni da persone non sospettate di alcun reato, ma che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, senza l'assistenza di un avvocato. Nel momento in cui una persona fornisce informazioni potenzialmente incriminanti, colui che conduce l’interrogatorio deve sospenderlo e informare la persona che potrebbe essere sottoposta alle indagini e invitarla a chiedere l’assistenza di un avvocato[44]. Le dichiarazioni fatte finora dalla persona non possono essere usate nei suoi confronti.

Diritto di avvalersi di un difensore

L’imputato ha il diritto di essere assistito da un avvocato, la cui presenza è obbligatoria durante i procedimenti penali. La corte può nominare un avvocato difensore (a spese dello stato) per le persone che non hanno un avvocato e non hanno i mezzi economici per retribuirlo[45]. La difesa è autorizzata, nella fase delle indagini preliminari, a svolgere indagini proprie. Il codice di procedura penale specifica le regole per questo tipo di attività[46].

Diritti dell’indagato

- diritto all’avvocato (di fiducia o d’ufficio);

- diritto alla raccolta delle prove a favore;

- diritto ad essere informato circa le accuse che gli sono mosse;

- diritto all’interpretazione e alla traduzione gratuita dei documenti in una lingua a lui comprensibile, anche durante i colloqui in carcere con il proprio difensore;

- nel caso di perquisizione corporale, il diritto di richiedere l’assistenza di una persona di fiducia (purché reperibile);

- nel caso di ispezione o sequestro con mandato, il diritto di richiedere alla polizia una copia del verbale di perquisizione o sequestro;

- nel caso di sequestro di materiale utile ai fini investigativi, il diritto di presentare istanza di dissequestro;

- nel caso di interrogatorio, la presenza di un avvocato difensore è obbligatoria. L’indagato ha diritto ad essere informato circa le accuse che gli sono mosse e le prove a suo carico[47];

- l’indagato ha il diritto di non rispondere alle domande (tranne quelle sulle sue generalità e precedenti penali);

- nel caso di arresto, l’arrestato ha il diritto ad essere avvisato della facoltà di nominare un difensore

- nel caso di custodia cautelare in carcere, il diritto di essere interrogato entro 5 giorni (interrogatorio di garanzia).

Durante il processo

Una volta concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero avvia l’azione legale (richiesta di rinvio in giudizio), a meno che non abbia chiesto al giudice di archiviare il caso. Salvo in alcuni casi particolari, la persona indagata viene a conoscenza delle indagini soltanto al loro termine, quando riceve l’avviso di conclusione delle indagini preliminari[48]. Da quel momento in poi, l’indagato e il difensore hanno pieno accesso al fascicolo delle indagini (discovery) per preparare la difesa. Possono anche depositare memorie e prove a discarico e chiedere di essere nuovamente interrogato.

In base al tipo di reato può esserci un’udienza preliminare davanti al giudice in presenza del pubblico ministero, il difensore (l’assistenza di un avvocato è obbligatoria) e l’imputato, se quell’ultimo vuole partecipare. A questo punto, l’imputato può evitare il processo, richiedendo di essere giudicato con il rito abbreviato e, in caso di condanna, avere una pena ridotta, oppure accettando una pena ridotta concordata con il pubblico ministero (patteggiamento). In caso di reati meno gravi (appartenenti alla competenza del giudice della pace), l’udienza preliminare viene saltata e la chiusura delle indagini è seguita direttamente dal processo.

L’obiettivo del processo è quello di presentare le prove davanti al tribunale perché possa prendere una decisione (assoluzione o condanna).

  • Diritti dell’imputato

- diritto a un processo equo e pubblico, di ragionevole durata, dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale costituito per legge;

- diritto di chiedere del tempo necessario a preparare la difesa;

- la facoltà di essere presente in aula (la presenza dell’imputato è obbligatoria solo durante alcuni atti, come ad esempio l’identificazione dell’imputato da parte di un testimone);

- diritto all’assistenza (obbligatoria) di un avvocato (di fiducia o di ufficio);

- diritto al patrocinio gratuito (nei limiti di legge);

- diritto all’assistenza gratuita di un interprete per chi non conosce la lingua italiana;

- facoltà di rilasciare dichiarazioni durante il processo;

- facoltà di rispondere o non rispondere alle domande (diritto al silenzio);

- diritto di chiedere l’ammissione delle prove a discolpa (tramite il difensore) e di porre domande ai testimoni.

Durante la presentazione delle conclusioni la difesa ha sempre l’ultima parola se la richiede[49].

Appello

Gli imputati ed i loro difensori possono impugnare la sentenza di primo grado (pronunciata dal giudice di pace, il tribunale o la Corte d’assise) entro un termine previsto dalla legge. Nel ricorso bisogna indicare i motivi di impugnazione e i punti impugnati della sentenza. I tribunali di secondo grado sono la Corte d’appello e la Corte d’assise d’appello[50].

La corte di ultimo grado è la Corte di Cassazione; i motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione sono rigorosamente disciplinati e riguardano unicamente errori giuridici. La revisione straordinaria è un mezzo di impugnazione delle sentenze di condanna non più impugnabili con mezzo ordinario, che in casi eccezionali può essere presentato presso la competente corte d’appello senza limiti di tempo.

La presenza del difensore all’udienza per l’appello è obbligatoria. L’appellante ha la facoltà di essere presente all’udienza e in tal caso, ha il diritto all’interpretazione. La Corte d’appello decide sulla base delle prove esistenti e in casi eccezionali può anche disporre un nuovo giudizio.

La reclusione senza condizionale diventa esecutiva solo quando la condanna è definitiva. Fino ad allora, l’imputato è considerato innocente.

Dati e cifre

- Secondo il rapporto della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2017, nel periodo 1959 - 2015 l'Italia è stata condannata per violazione del principio della ragionevole durata del processo più di qualsiasi altro paese europeo (con 1,193 violazioni su 5,668 in totale)[51].

- L’Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di detenuti in custodia cautelare; la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha emesso numerose condanne per violazioni dell’Articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo l’eccessivo periodo di detenzione preventiva[52].

- Il sovraffollamento nelle carceri italiane è in calo da quando la sentenza Torreggiani della CEDU (dell’8 gennaio 2013) ha determinato una serie di riforme in materia di tutela dei diritti dei detenuti. Mentre nel 2011 il tasso di occupazione dello spazio carcerario era quasi del 150% (c'erano 67.634 detenuti, mentre la capacità ufficiale era di 45.165 detenuti[53]); nel 2015 era pari al 105%[54]. Nel 2015 la popolazione carceraria era di 52,164, di cui il 34% era in custodia cautelare, il 33% erano stranieri, il 4% erano donne e il 0.8 % erano minori di età[55].

Più informazioni

European e-justice portal (disponibile in italiano) https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-it-it.do?init=true

Penale.it ("portale" per il diritto, procedura e pratica penale) http://www.penale.it

Il sito IMPLI (progetto di ricerca europeo sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) http://impli.sitlec.unibo.it/


  1. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (“CPP”)
  2. Articolo 24 Cost
  3. Articolo 29 delle disposizioni di attuazione del CPP (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
  4. Articolo 97 CPP.
  5. Articolo 97 CPP
  6. Articolo 98 CPP
  7. Articolo 76, D.P.R. 115/2002
  8. Articoli 74-145, D.P.R 115/2002
  9. Articolo 90 D.P.R 115/2002
  10. Censis, Percorsi e scenari dell’avvocatura italiana, rapporto di ricerca (2018), available at http://www.cassaforense.it/media/7191/rapporto-censis-2018.pdf (7).
  11. Ibidem, 10.
  12. Articolo 2 Cost
  13. Articolo 3 Cost
  14. Articolo 13 Cost
  15. Articolo 13 Cost
  16. Articolo 25 Cost
  17. Articolo 27 Cost
  18. Articolo 27 Cost
  19. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (“CP”).
  20. Articolo 47, Carta di Nizza
  21. Articolo 48, Carta di Nizza
  22. Articolo 49, Carta di Nizza
  23. Direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
  24. Direttiva 2013/48/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari
  25. Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
  26. Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo
  27. Articolo 335 CPP
  28. Articoli 330-334 CPP
  29. Articolo 191 CPP
  30. Articoli 244-252 CPP
  31. Articolo 244 CPP
  32. Articolo 247 CPP
  33. Articolo 245 CPP
  34. Articolo 213 CPP
  35. Articoli 380-383 CPP.
  36. Articolo 384 CPP
  37. Articolo 386.1 CPP
  38. Articolo 386.2 CPP
  39. Articolo 13 Cost
  40. Articolo 60 CPP
  41. Articolo 61 CPP
  42. Articolo 64.3 CPP
  43. Articolo 64.3-bis CPP
  44. Articolo 63 CPP
  45. Articoli 97-98 CPP
  46. Articoli 391 bis - 391 nonies CPP
  47. Articolo 65 CPP.
  48. Articolo 415-bis CPP
  49. Articolo 523.5 CPP
  50. Articolo 596 CPP
  51. European Court of Human Rights, Annual report (2017), https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf, 174-175
  52. Parisi, Santoro and Scandurra, The practice of pre-trial detention in Italy - Research report (September 2015), https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/The-practice-of-pre-trial-detention-in-Italy1.pdf
  53. Ministero della Giustizia, Detenuti presenti (gennaio 2011) https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST600886.
  54. Antigone (a Rome-based NGO dealing with human rights protection in the penal and penitentiary system), Prison Population – report from December 2016, https://www.prison-insider.com/countryprofile/prisonsinitaly?s=la-population-carcerale#la-population-carcerale
  55. Ibidem.