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==Fonti dei diritti dell’imputato==
 
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La Costituzione è stata approvata nel dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È composta da quattro sezioni di cui la prima dedicata ai principi fondamentali della Repubblica. La Costituzione riconosce i diritti fondamentali dell’uomo, fra cui l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l’inviolabilità dell’integrità fisica di ogni persona e della libertà individuale. La Costituzione prevede espressamente che le autorità pubbliche possano ricorrere a misure di sicurezza soltanto nei casi previsti dalla legge, queste misure devono essere confermate dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. Se la misura di sicurezza non è confermata entro quarantotto ore, la misura è revocata e diventa invalida. Gli articoli 24 e 111 della Costituzioni sono le basi del giusto processo in Italia. Il primo garantisce il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa ed il diritto ad un supporto economico per chi non dispone dei mezzi par affrontare un giudizio. Il secondo include delle garanzie fondamentali per i procedimenti penali, come il diritto ad essere informato dell’accusa a proprio carico, il diritto di esaminare i testimoni e l’obbligatorietà della motivazione per ogni provvedimento giurisdizionale. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso e l’accusato è considerato innocente sino alla condanna definitiva. Non è ammessa la pena di morte.
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Il codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1989, mentre il codice penale è entrato in vigore nel 1930 ed è stato emendato più volte.
 
Il codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1989, mentre il codice penale è entrato in vigore nel 1930 ed è stato emendato più volte.
  

Revision as of 11:53, 9 January 2017

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FONTI ITALIANE

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Origini

L’Italia è diventata una nazione nel 1861, quando gli stati regionali della penisola, insieme a Sardegna e Sicilia, si unirono sotto la guida di Re Vittorio Emanuele II. Il periodo di governo parlamentare terminò nei primi anni ’20 quando Benito Mussolini instaurò la dittatura fascista. La sua alleanza con la Germania Nazista portò alla sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Una repubblica democratica sostituì la monarchia nel 1946, seguita da una ripresa economia. L’Italia è stata tra i membri fondatori della NATO e della Comunità Economica Europea (CEE). È stata tra i promotori dell’unione economica e politica europea, entrando a far parte dell’Unione Economica e Monetaria nel 1999. L’Italia è anche membro della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU) da quando la convenzione è stata firmata nel 1950. Le problematiche persistenti includono immigrazione illegale, crimine organizzato, corruzione, disoccupazione, lenta crescita economica, e i bassi salari e standard tecnici del sud Italia se confrontato con il nord.

Tipo di sistema giuridico

Tradizionalmente l’Italia è considerata un paese di diritto continentale (civil law). Con l’introduzione del codice di procedura penale del 1989[1] si sono aggiunte caratteristiche simili a quelle di paesi di common law. All’impianto inquisitorio si sono aggiunti elementi accusatori, creando un sistema ibrido. Per quanto riguarda i processi penali, le corti di prima istanza sono il giudice di pace, il tribunale in composizione monocratica, il tribunale e la corte d’assise. La loro competenza dipende dalla gravità dell’illecito. Per esempio la corte d’assise, che giudica in presenza di due giudici togati e sei giudici laici (giudici popolari), ha competenza per delitti come l’omicidio, associazioni con finalità di terrorismo e associazione mafiosa. Le corti di secondo grado sono i tribunali in composizione monocratica per le decisioni del giudice di pace, le corti d’appello per le decisioni dei tribunali in composizione monocratica e dei tribunali collegiali, e la corte d’assise d’appello per le decisioni della corte d’assise. La terza e ultima possibilità di revisione di una decisione è affidata alla corte di cassazione, la corte si limita a valutare la legittimità delle decisioni delle altre corti. In casi eccezionali e senza limiti di tempo, ogni persona condannata può presentare una richiesta di revisione della decisione presso la corte d’appello che ha competenza territoriale. La corte costituzionale assicura che tutte le decisioni della magistratura rispettino i principi della Costituzione. Il consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno che disciplina tutti i magistrati.

Fonti dei diritti dell’imputato

La Costituzione è stata approvata nel dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È composta da quattro sezioni di cui la prima dedicata ai principi fondamentali della Repubblica. La Costituzione riconosce i diritti fondamentali dell’uomo[2], fra cui l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l’inviolabilità dell’integrità fisica di ogni persona e della libertà individuale. La Costituzione prevede espressamente che le autorità pubbliche possano ricorrere a misure di sicurezza soltanto nei casi previsti dalla legge, queste misure devono essere confermate dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. Se la misura di sicurezza non è confermata entro quarantotto ore, la misura è revocata e diventa invalida. Gli articoli 24 e 111 della Costituzioni sono le basi del giusto processo in Italia. Il primo garantisce il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa ed il diritto ad un supporto economico per chi non dispone dei mezzi par affrontare un giudizio. Il secondo include delle garanzie fondamentali per i procedimenti penali, come il diritto ad essere informato dell’accusa a proprio carico, il diritto di esaminare i testimoni e l’obbligatorietà della motivazione per ogni provvedimento giurisdizionale. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso e l’accusato è considerato innocente sino alla condanna definitiva. Non è ammessa la pena di morte. Il codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1989, mentre il codice penale è entrato in vigore nel 1930 ed è stato emendato più volte.

Diritti dell’imputato

Prima del processo

Il codice di procedura penale distingue tra arresto e detenzione di una persona sospettata di aver commesso un reato. La differenza fra le due misure riguarda la gravità del reato e se colui che viene accusato di averlo commesso è colto in flagranza o meno. L’arresto è compiuto dagli organi di polizia competenti ed avviene prima che un magistrato assuma il controllo delle indagini. In ogni caso, chi compie l’arresto deve darne notizia al magistrato competente entro ventiquattro ore. Entro quarantotto ore, durante le quali il magistrato può interrogare la persona in presenza di un avvocato, il pubblico ministero deve chiedere un’udienza preliminare di fronte ad un giudice per confermare l’arresto o la detenzione; in caso contrario il soggetto deve essere rilasciato. La persona sospettata di un reato diventa imputato soltanto dopo che il pubblico ministero ha iniziato un procedimento a suo carico, formalizzando le accuse. La persona sospettata di un reato e l’imputato hanno gli stessi diritti e garanzie durante gli interrogatori (es. la presenza obbligatoria si un avvocato difensore). Inoltre il codice dà alla polizia facoltà di ottenere informazioni da persone non sospettate di alcun reato senza l’assistenza di un avvocato. Nel momento in cui una persona fornisce informazioni potenzialmente incriminanti, chi conduce l’interrogatorio deve sospenderlo e informare la persona del suo diritto a chiedere l’assistenza di un avvocato. Quando non vi sono rimedi alternativi, il pubblico ministero può richiedere delle misure cautelari contro una persona sospettata di aver commesso un reato, nei casi in cui ci siano gravi indizi di colpevolezza e, alternativamente, ci sia il timore che si possano inquinare delle prove, un rischio di fuga, o che l’imputato commetta un reato violento simile a quello di cui è accusato. Il giudice per le indagini preliminari deve confermare la richiesta e la persona accusata può essere detenuta per un periodo massimo compreso tra i tre mesi e un anno, in base alla durata della pena per il reato di cui è accusata. La misura termina se, durante il periodo prestabilito, il giudice per le indagini preliminari non fissa una data per l’udienza o se l’imputato si dichiara colpevole. L’imputato ha il diritto di essere assistito da un avvocato, la cui presenza è obbligatoria durante i procedimenti penali. La corte può nominare un avvocato difensore (a spese dello stato) per le persone che non hanno un avvocato e non hanno i mezzi economici per retribuirlo. Il codice di procedura penale distingue tra ispezioni e perquisizioni. Le ispezioni consistono principalmente nell’osservazione di luoghi (es. il luogo in cui è avvenuto il reato) ed il loro scopo è principalmente descrittivo. Sono autorizzate da un ordine scritto dell’autorità giudiziaria eccetto per una lista chiusa di casi fornita dall’articolo 352 CPP. Le perquisizioni sono compiute con lo scopo di ottenere prove utili per il procedimento penale. I confronti e le altre procedure di identificazioni devono svolgersi in conformità degli articoli 211-217 CPP. Il codice prevede che “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”; il giudice può rilevare l’inutilizzabilità della prova in ogni stato e grado del procedimento. La difesa è autorizzata a svolgere indagini proprie. Il codice di procedura penale specifica le regole per questo tipo di attività.

Il processo

Il procedimento penale comincia con la notizia di un reato ricevuta dalla polizia o dal pubblico ministero. Questo è l’inizio ufficiale delle indagini, che possono durare fino ad un periodo compreso tra i sei mesi e i due anni in base al tipo di reato. Salvo in alcuni casi particolari, la persona indagata viene a conoscenza delle indagini soltanto al loro termine, quando riceve l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In base al tipo di reato può esserci un’udienza preliminare ed un processo oppure direttamente il processo. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria. L’avvocato difensore può presentare prove, testimonianze, e osservazioni orali; esaminare le prove presentate dall’accusa; presentare le proprie conclusioni. Durante la presentazione delle conclusioni la difesa ha sempre l’ultima parola se la richiede. Gli imputati ed i loro difensori possono proporre appello o presentare direttamente ricorso alla corte di cassazione, come corte di ultimo grado (con eccezione della revisione, una procedura eccezionale presentata presso la competente corte d’appello).

  1. D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 447 (“CPP”)
  2. Articolo 2 Cost.